Art. 10.

      1. Le gravidanze a rischio individuate ai sensi del comma 2 devono essere tempestivamente avviate ad un centro dotato di livello assistenziale adeguato ai bisogni della madre, del feto e del neonato.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano appositi criteri di riconoscimento delle gravidanze a rischio al fine della loro precoce identificazione e dell'accesso ai livelli superiori delle cure.
      3. I punti nascita, nei casi nei quali non sia possibile prestare cure adeguate ai bisogni assistenziali del neonato, devono prontamente attivarsi per il trasferimento del neonato stesso al centro specializzato più vicino, in grado di offrire garanzie adeguate per l'immediato ricovero e per l'erogazione del livello di cure necessarie.
      4. Di fronte a situazioni di elevato rischio identificate all'atto della nascita, il trasporto neonatale deve essere effettuato da personale con competenze specifiche, afferente a strutture assistenziali di IIIo livello, a mezzo di unità mobile attrezzata per le cure intensive da prestare durante il trasferimento alla unità operativa di patologia neonatale o di terapia intensiva neonatale.
      5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, tenuto conto delle condizioni ambientali e del razionale utilizzo delle strutture esistenti, all'omogenea organizzazione di una adeguata rete di trasporto assistito ai sensi di quanto stabilito dal comma 4.